Attivita' previste
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE2) soggetti a DIA:
Sono interventi di RE2 quegli interventi che comportano anche aumento di SUL delle unità immobiliari, con modificazioni del Volume costruito (Vc), della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici, quali:
1. modifica dell’aspetto esteriore degli edifici (apertura i nuovi vani finestra o trasformazione di quelli esistenti, come da finestra in porta finestra e viceversa, realizzazioni di balconi, logge, modifica delle coperture esistenti che prevedano soluzioni strutturali od architettoniche diverse, etc.);
2. aumento del numero delle unità immobiliari;
3. demolizione e ricostruzione dei solai, se impostati a quota diversa e con aumenti di SUL, costruzione di nuovi solai all’interno dell’edificio;
4. demolizioni e ricostruzioni di fabbricato con la possibilità di effettuare incrementi di SUL, modifiche del Volume costruito (Vc), della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici;
5. modifica di esistenti spazi accessori legittimi o legittimati, computati, nel relativo titolo abilitativi, come superfici non residenziali (SNR), all’interno della sagoma esistente, con conseguente aumento della SUL;
6. realizzazione di nuovi spazi accessori alle unità edilizie ed immobiliari (se non utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e simili, e tali da non costituire incremento di superficie utile lorda) legati a queste da vincolo di pertinenza, quali cantine poste ai piani interrati o seminterrati (se emergenti non oltre 80 cm. fuori terra) e serre solari, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico;
7. realizzazione di portici, tettoie e volumi tecnici (questi ultimi se di altezza utile non superiore a m. 2.40 ed emergenti dall’estradosso del solaio di copertura) tali da non configurarsi come interventi di nuova costruzione (AMP – art. 9 comma 6 N.T.A. del P.R.G.);
8. pensiline, se eccedenti i limiti descritti nella SCIA.
9. piscine, se pertinenziali a unità immobiliari ad uso abitativo;
10. cambi di destinazione d’uso (CdU2), connessi o meno ad interventi di ristrutturazione edilizia, che pur se all’interno della stessa funzione, implichino una dotazione differenziale aggiuntiva di standard urbanistici.
11. cambi di destinazione d’uso (CdU3), connessi o meno ad interventi di ristrutturazione edilizia che implichino una variazione tra le funzioni individuate dalle N.T.A. del P.R.G.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE3) soggetti a DIA:
Sono interventi di RE3, quelli di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e con la possibilità di modifiche non sostanziali dell’area di sedime, come definito dalla legislazione regionale, volte ad un maggior allineamento con gli edifici adiacenti o all’adeguamento a prescrizioni di strumenti urbanistici esecutivi; si riportano in esempio:
12. interventi di integrale demolizione e ricostruzione di un fabbricato, anche con modifica della localizzazione dello stesso all’interno del lotto, a condizione che rimangano invariate volumetria e sagoma dello stesso;
13. recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13/09, nei limiti ed alle condizioni da essa stabiliti;
RIMANGONO INOLTRE SUBORDINATI ANCHE A D.I.A. I SEGUENTI INTERVENTI EDILIZI:
14. realizzazione di parcheggi privati, su aree edificate, completamente interrati od emergenti non oltre 0.80 m. fuori terra, misurati fino all’intradosso del solaio, la cui copertura, qualora risulti non al di sotto dei fabbricati, dovrà essere sistemata a giardino pensile con manto vegetale e comunque nel rispetto della permeabilità dei suoli così come prescritto dalle normative vigenti; la superficie coperta, non deve eccedere nel complesso, il 15% della SUL dell’unità principale cui sono asserviti; (intervento di RE);
15. realizzazione di parcheggi privati, su aree edificate, a raso, anche coperti ma stamponati, e comunque nel rispetto della permeabilità dei suoli così come prescritto dalle normative vigenti; la superficie coperta, non deve eccedere nel complesso, il 15% della SUL dell’unità principale cui sono asserviti; (intervento di RE);
16. gli interventi Edilizi rientranti nella categoria (DR), limitatamente alla demolizione integrale senza ricostruzione dei manufatti, di cui al punto E) 13., per i quali non è dovuta la corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01