Attivita' previste
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) ai sensi del citato art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01, sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Tra gli interventi di MS, sono soggetti a C.I.L.A., a titolo esemplificativo, le opere sotto elencate:
1. demolizione e/o nuova costruzione di tramezzi, anche per la creazione di nuovi vani;
2. realizzazione di controsoffitti;
3. modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all’interno della singola unità immobiliare, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; non rientra in tale definizione la modifica di collegamenti verticali esistenti qualora l’unità immobiliare coincida con l’unità edilizia;
4. apertura o chiusura di vani porta su murature interne non portanti;
5. nuova istallazione di impianti tecnologici (con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) ed integrazione dei servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi, delle superfici e dell’aspetto esteriore dell’immobile oggetto di intervento.